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CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE LA LEGGE N. 13/89
La legge del 9 febbraio 1989, n.13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" prevede la possibilità di richiedere un contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nella propria abitazione.
Grazie al contributo riconosciuto dalla legge 13/89, è possibile ridurre le spese da sostenere per effettuare lavori all'interno della propria abitazione oppure in parti comuni, purchè la persona disabile abbia la residenza anagrafica nell'edificio oggetto della richiesta di contributo oppure si impegni a trasferirla a lavori ultimati.
Qualora sia impossibile, per impedimenti tecnici o giuridici, effettuare lavori in muratura, il contributo può essere richiesto per l'acquisto di beni immobili che consentano ugualmente di superare le barriere architettoniche.
Ad esempio, se non è possibile eliminare una rampa di scale in modo da consentire l'accesso al piano rialzato, il contributo può essere richiesto ugualmente per l'acquisto di un montascale a cincoli in gomma. Nel caso in cui siano necessari lavori nelle parti comuni di un condominio, è necessario richiedere il consenso dell'Assemblea condominiale.
Per ottenere il contributo non è necessario che la casa sia di proprietà della persona con problemi motori, il contributo può essere richiesto anche se l'abitazione è in affitto, purchè ci sia il consenso del padrone di casa, ma le spese sono a carico di chi abita l'alloggio.
CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO
Hanno diritto al contributo ai sensi della legge 13/89:
- Le persone disabili, indipendentemente dal tipo di disabilità (fisica, sensoriale, mentale, psichica) che sostengono direttamente le spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- Coloro che hanno in carico i soggetti disabili di cui al punto precedente in quanto genitori o tutori;
- Le persone che sostengono le spese in qualità di proprietario dell'immobile o parente o altro soggetto allo scopo di adattare l'alloggio o facilitare l'accesso all'edificio in cui risiede una persona disabile;
- I condomini dove risiedono gli stessi soggetti, per le spese di adeguamento relative a parti comuni
- I centri o istituti residenziali per l'assistenza alle persone diversamente abili.
ATTENZIONE
Hanno diritto al contributo coloro che sostengono le spese, ma la richiesta di contributo deve sempre essere presentata dalla persona disabile anche se le spese sono a sostenute da una persona diversa; in questo caso la domanda, presentata e firmata dalla persona disabile, deve essere controfirmata da chi sostiene le spese.
Pertanto possono verificarsi i seguenti casi:
- Le spese sono sostenute dalla persona disabile la domanda deve essere presentata dalla persona disabile; · le spese sono sostenute dai genitori o dal tutore di una persona disabile la domanda deve essere presentata da un genitore o da un tutore;
- Le spese sono sostenute da una persona diversa dal disabile o dai genitori o dal tutore di una persona disabile la domanda deve essere presentata dalla persona disabile (o da un genitore o dal tutore) e controfirmata dalla persona che sostiene le spese ( proprietario, figlio, ecc.);
- Le spese sono sostenute dal condominio la domanda deve essere presentata dalla persona disabile o dai genitori o dal tutore e controfirmata dall'amministratore del condominio in qualità di rappresentante dello stesso;
- Le spese sono sostenute dall'istituto residenziale in cui abita la persona disabile la domanda deve essere presentata dalla persona disabile o dal suo tutore e controfirmata dal responsabile della struttura.
IL CONTRIBUTO
- Per costi fino a 2582,28 €: in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- Per costi superiori, il contributo/base è pari a 2582,28 €, maggiorato;
- Del 25% della spesa eccedente i 2582,28 €, per costi fino a 12911,42 €;
- Di un ulteriore 5% per la parte eccedente i 12911,42 € , per costi fino a 51645,70 €.
L'entità del contributo è commisurata al costo effettivo dei lavori, non all'importo complessivo degli stessi (costo lavori = importo complessivo meno l'I.V.A.).
Il costo dell'eventuale parcella del progettista non è ammesso a contributo.
L'I.V.A. resta a carico di chi sostiene le spese anche se il contributo copre integralmente il costo. Va comunque ricordato che l'I.V.A. deve essere calcolata al 4% se l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche è affidato a una o più imprese, o ad un artigiano che si occupa dell'intera opera di ristrutturazione o parti di essa.
Ad esempio è possibile contattare un'impresa che cura tutti gli interventi (unica fattura) oppure un muratore, un elettricista, un idraulico, ciascuno per le sue competenze, che rilasceranno diverse fatture con l'I.V.A. al 4%.
Per ottenere l'agevolazione sulle fatture devono essere riportati: il riferimento normativo (D.P.R. 26/10/72, n.633, Tabella A parte seconda punto 41 ter e successive modificazioni), il tipo di intervento, specificando che si tratta di eliminazione di barriere architettoniche, e l'immobile in cui è stato realizzato.
Non è soggetta ad aliquota agevolata la fattura emessa da un professionista (architetto o geometra) che realizza il progetto: su tale importo si deve applicare l'I.V.A. al 22%, a meno che il professionista non abbia ricevuto l'incarico da parte dell'impresa che ha appaltato i lavori.
In questo caso il costo della prestazione professionale rientra nella fattura dell'impresa sulla quale è possibile avvalersi dell'IVA agevolata.
Per informazioni più dettagliate rivolgersi al numero verde del Ministero delle Finanze Tel. 16475 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13.
Il contributo previsto della legge 13/89 è cumulabile con altri contributi, purchè l'importo complessivo di questi non superi la spesa effettiva sostenuta.
NOTA BENE il contributo è concesso sulla base della spesa effettivamente sostenuta, ma non può essere superiore all'importo risultante dal preventivo di spesa indicato nella domanda.
Pertanto, se nella domanda è indicata una spesa prevista di € 10.000,00 il contributo erogato non può essere superiore a € 6.250,00.
COME FARE LA DOMANDA
La domanda deve indicare tutti gli interventi da realizzare che possono essere di diversa natura a seconda che siano finalizzati a favorire l'accesso all'edificio oppure riguardino l'adeguamento dell'alloggio.
Normalmente sono indicate due tipologie di interventi:
- Accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare;
- Fruibilità e visibilità dell'alloggio.
Se l'eliminazione delle barriere architettoniche comporta la realizzazione di più opere tutte finalizzate a garantire una delle due tipologie di intervento, ad esempio: la costruzione di una rampa di accesso e l'installazione di un comando a distanza per l'apertura del portone di ingresso (interventi che riguardano l'accesso all'immobile), oppure l'allargamento delle porte interne e l'adattamento del bagno (interventi che riguardano la fruibilità dell'alloggio), deve essere presentata una sola domanda.
Se, invece, l'eliminazione delle barriere architettoniche riguarda sia l'accesso all'edificio, si alla fruibilità dell'alloggio (la costruzione di una rampa d'accesso e l'adattamento del bagno), si possono presentare due domande distinte, una per ciascun tipo di intervento.
La stessa persona non può presentare più di due domande l'anno, una per tipologia di intervento.
NOTA BENE La domanda deve essere presentata entro il 1° marzo di ogni anno, prima di iniziare i lavori per l'eliminazione della barriere architettoniche. Le domande presentate dopo il 1° marzo saranno prese in considerazione l'anno successivo.
Dopo la presentazione della domanda, gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, sopportando il rischio dell'eventuale mancata concessione del contributo.
LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata dalla persona disabile (o da chi ne esercita la tutela o dai genitori di disabili minorenni), compilata su carta da bollo oppure su foglio di carta semplice a cui deve essere applicata una marca da bollo di € 10,33 e indirizzata al Sindaco del Comune ove è ubicato l'immobile in cui si intendono eseguire i lavori di eliminazione di barriere architettoniche.
La Regione Piemonte ha predisposto appositi moduli in due versioni: una destinata alle persone disabili maggiorenni che devono presentare personalmente la domanda, l'altra destinata ai genitori di persone disabili minorenni o ai tutori di persone maggiorenni, ma interdette ( si vedano facsimili allegati).
modelli sono in distribuzione in ogni Comune del territorio regionale presso l'Ufficio Tecnico o l'Ufficio dei Servizi Sociali.
In Torino:
Regione Piemonte
Direzione dell'edilizia
Settore attuale degli interventi in materia edilizia
Via XX Settembre n.88 (piano terra) 10122 TORINO
Via Santa Teresa n.23 (secondo piano) 10122 TORINO
Comune di Torino
P.zza San Giovanni n.5 (terzo piano) 10122 TORINO
Le domande devono essere presentate al Sindaco del Comune ove è ubicato l'immobile oggetto di intervento.
La domanda deve contenere:
- Le generalità della persona disabile, sia essa richiedente oppure soggetta a tutela o alla potestà dei genitori (luogo e data di nascita, indirizzo, telefono);
- Le generalità della persona che sostiene le spese, se diverso dal richiedente (l'amministratore del condominio nel caso in cui le spese riguardino parti comuni e siano sostenute dal condominio stesso);
- La descrizione dell'opera che si intende eseguire;
- L'importo presunto della spesa da sostenere (IVA esclusa);
- Una dichiarazione che deve riportare la descrizione delle barriere che ostacolano la fruibilità dell'abitazione, dei lavori che si intendono eseguire e la dichiarazione che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione, se sono stati ottenuti altri contributi per la stessa opera. Qualora siano stati concessi altri contributi, l'importo complessivo (includendo anche quello previsto dalla L.13/89) non deve superare la spesa prevista.
NOTA BENE Il contributo non può essere erogato solo per interventi che riguardano l'edificio in cui ha la residenza anagrafica la persona disabile che presenta la domanda. E' possibile presentare la domanda anche se il richiedente non è ancora residente, purchè questi trasferisca la sua residenza dopo l'esecuzione dei lavori, in ogni caso prima dell'erogazione del contributo.
Le persone disabili che sono impossibilitate a firmare devono presentare personalmente la domanda oppure recarsi all'anagrafe, esibendo un documento di identità in corso di validità affinchè l'impiegato, addetto a ricevere la domanda o dell'anagrafe, possa accertare l'identità del richiedente ed indicare, in calce alla domanda, la motivazione dell'impossibilità a sottoscrivere.
Non è più possibile far sottoscrivere la domanda da due testimoni perché tale procedura è stata recentemente abrogata.
NOTA BENE Nel caso in cui l'interessato non possa muoversi dalla propria abitazione, si può richiedere , all'ufficio dell'Anagrafe di zona o quella centrale (si vedano indirizzi allegati per Torino), l'invio di un Pubblico Ufficiale al domicilio per ricevere l'attestazione dell'interessato. Per ottenere tale servizio è necessario che un conoscente si rechi presso l'ufficio anagrafico con una copia di un documento di identità dell'interessato in corso di validità e l'originale della documentazione da sottoscrivere che viene trattenuto dall'impiegato dall'anagrafe e portato al momento dell'invio dell'impiegato al domicilio (in caso di urgenza, per i residenti a Torino, è consigliabile recarsi all'anagrafe centrale, Via della Consolata, 23).
Documenti da allegare
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- Fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- Preventivo della spesa contenente la descrizione delle opere. Non è necessario un progetto dettagliato di un professionista.
ATTENZIONE!! Si ricorda che il contributo viene erogato sulla base della spesa effettivamente sostenuta, ma non può essere superiore all'importo risultante dal preventivo di spesa indicato nella domanda.
Certificato di residenza in carta semplice o autocertificazione sostitutiva. Se al momento della presentazione della domanda la persona disabile non ha ancora potuto trasferire la propria residenza nell'immobile oggetto di intervento, è possibile presentare il certificato di residenza in un momento successivo, purchè ciò avvenga prima dell'erogazione del contributo.
Certificato medico in carta semplice attestante l'invalidità. Alla domanda deve essere allegato un certificato medico recente, che può essere rilasciato da qualsiasi medico, anche generico. Il certificato deve indicare la disabilità dell'interessato, da quali patologie dipende e quali sono le difficoltà alla mobilità.
Certificato di invalidità o fotocopia autenticata (se posseduto). Coloro che sono riconosciuti invalidi possono eventualmente allegare anche il certificato di invalidità o copia autenticata. La condizione di "invalido" è attestata da un certificato di invalidità che viene rilasciato dagli enti competenti a valutare tale condizione a seconda che questa derivi da malattia (congenita o acquisita), incidenti sul lavoro, ecc. A seconda della natura o della causa della menomazione possono esserci diverse categorie di invalidi: sordomuti, ciechi, invalidi civili, del lavoro, per servizio, di guerra, civili di guerra. Il certificato di invalidità, indipendentemente dalla causa, è rilasciato in seguito ad una visita medico legale.
ATTENZIONE!! Le persone invalide al 100% con difficoltà di deambulazione hanno diritto a "precedenza" nella determinazione della graduatoria rispetto a coloro che non lo sono. Per potersi avvalere del diritto di precedenza è necessario allegare il certificato di invalidità oltre al certificato medico attestante l'handicap (si veda punto precedente). Se al momento della presentazione della domanda la persona invalida non è ancora in possesso del certificato di invalidità, può presentare ugualmente la domanda e rinviare ad un momento successivo la consegna del certificato di invalidità totale per avvalersi della precedenza.
Benestare del proprietario dell'immobile in carta semplice. Questo documento è necessario solo nel caso in cui i lavori siano da effettuare all'interno di un alloggio affittato. E' sufficiente una dichiarazione sottoscritta dal proprietario dalla quale risulti l'approvazione della realizzazione dell'intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Si ricorda che le spese sono a carico di chi abita all'interno dell'alloggio e non del padrone di casa.
Fotocopia del verbale dell'Assemblea di condominio.
Da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio in cui è ubicata l'abitazione dell'interessato.
NOTA BENE La legge prevede la possibilità di presentare la richiesta di contributo anche se l'assemblea condominiale si rifiuta di dare il consenso. E' possibile effettuare ugualmente i lavori in parti comuni purchè:
- Il richiedente il contributo si trovi nell'impossibilità di raggiungere la propria abitazione se non con l'aiuto di terze persone o a rischio di salute;
- Le opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche non compromettano la stabilità dell'edificio o il decoro architettonico oppure impediscano o ledano l'interesse anche di un solo condomino e siano facilmente rimovibili.
- Le spese per le opere da effettuare nelle parti comuni senza il consenso del condominio sono a totale carico dell'interessato in quanto non può essere richiesta compartecipazione dei condomini;
- L'eventuale contributo regionale è erogato direttamente alla persona che ha sostenuto le spese.
DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Dopo la presentazione della domanda al Comune di residenza la procedura stabilita dalla legge per ottenere l'effettiva erogazione è la seguente:
- Il sindaco provvede a valutare l'ammissibilità delle domande e le trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione;
- La Regione definisce la graduatoria degli aventi diritto al contributo in ordine cronologico di presentazione delle domande. Si ricorda che viene riconosciuta la precedenza alle persone disabili che hanno presentato il certificato di invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
- I contributi vengono concessi nell'ordine previsto dalla graduatoria; se i fondi risultano insufficienti non possono essere soddisfatte tutte le richieste. In questo caso le domande restano inserite in graduatoria e sono valide anche per gli anni successivi;
- Non è quindi necessario ripresentare la stessa domanda;
- Terminata la valutazione delle domande da parte della Regione, i Comuni comunicano ai richiedenti, mediante lettera, l'esito delle domande (se è stata o no accettata);
- I richiedenti hanno a disposizione 30 giorni di tempo dopo l'approvazione della graduatoria provvisoria per poter presentare eventuali ricorsi al Comune circa l'importo, la data, o la loro posizione in graduatoria, etc..;
- Quando il Comune ottiene la disponibilità dei fondi richiede, con lettera, all'interessato la fattura pagata relativa ai lavori svolti, inoltre invia un tecnico per un sopralluogo al fine di accertare che la realizzazione delle opere coincida con quanto dichiarato al momento della presentazione della domanda e di verificare che la persona disabile sia residente nell'edificio oggetto del contributo;
- NOTA BENE Il contributo, anche se è stato riconosciuto dalla Regione, non viene erogato se dal sopralluogo risulta che le opere eseguite non sono rispondenti alla necessità della persona disabile per cui è stata fatta richiesta.
- Il contributo viene erogato solo dopo la consegna della fattura già pagata e dopo il sopralluogo.
- Dopo l'accertamento del diritto al contributo il Comune deve provvedere all'erogazione del contributo.
ALTRE AGEVOLAZIONI
Montascale mobili
Nei casi in cui sia possibile effettuare degli interventi in muratura per superare una o più rampe di scale, le persone riconosciute invalide, non deambulanti, hanno diritto ad un montascale a cingoli oppure a ruote così come previsto dal Nomenclatore tariffario delle protesi.
E' necessario rivolgersi all'Ufficio Protesi dell'A.S.L. di residenza, oppure alla sede dell'INAIL di riferimento (nel caso di invalidi da lavoro) con una copia del certificato di prescrizione di un medico specialista di struttura pubblica, un preventivo di spesa di una ditta convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e la relazione tecnica del Comune alla quale deve risultare l'impossibilità di effettuare interventi di muratura. A Torino tale relazione si deve richiedere, anche telefonicamente, agli Uffici del Settore Tecnico X del Comune di Torino, Piazza San Giovanni, n.5, terzo piano (l'ingresso accessibile a persone non deambulanti si trova in via IV marzo, n.6 nel cortile) il giovedì dalle ore 11 alle ore 12 tel. 011/4422930).
Ulteriori facilitazioni per gli invalidi del lavoro
L'INAIL fornisce, agli invalidi per causa di lavoro o malattia professionale, presidi atti al superamento delle barriere architettoniche nella casa di abitazione, quali carrozzella montascale o un cingolo montascale (previsti dal Nomenclatore tariffario delle protesi).
Qualora tali presidi non siano adeguati alle esigenze dell'utente o sia più opportuno installare un ascensore, costruire una rampa di accesso, un servoscala o altro, l'INAIL interviene concorrendo alla spesa sostenuta dall'utente stesso per un importo che tiene conto di una valutazione di spesa congrua e del contributo ai sensi della legge 13/89.
Dal 23.12.1998 l'intervento finanziario è esteso anche ai cosiddetti "Interventi tecnici" all'interno dell'abitazione come, ad esempio: ampliamento porte, sistemazione impianti non accessibili, ecc.. Per ottenere la prestazione ci si deve rivolgere alle Sedi dell'INAIL che provvederanno a fornire tutte le indicazioni necessarie ( si veda elenco delle Sedi Inail del Piemonte allegato).
Eliminazione delle barriere architettoniche nelle case popolari
Il contributo previsto dalla legge 13/89 è previsto solo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di proprietà privata.
Coloro che abitano in un edificio di proprietà di un ente pubblico (ATC, Comuni) ed hanno la necessità di effettuare interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono rivolgersi all'ente proprietario dell'edificio.
In questo caso la Regione riconosce un contributo per eliminare le barriere architettoniche direttamente all'ente e non all'interessato che non deve sostenere alcuna spesa.
Detrazioni fiscali (dichiarazione annuale dei redditi)
Le disposizioni in materia di detrazioni fiscali prevedono due possibilità di detrazione: una riconosciuta soltanto alle persone disabili o a coloro che hanno in carico persone disabili, l'altra a tutti coloro che partecipano alla spesa.
Le persone disabili o coloro che hanno in carico persone disabili possono detrarre le spese sostenute per costruire delle rampe destinate al superamento delle barriere architettoniche oppure per trasformare o adattare un ascensore, nella misura del 19% dell'importo rimasto a carico (la differenza tra la spesa e l'importo del contributo ricevuto). Non è possibile avvalersi di questa facilitazione se le spese riguardano altri interventi quali: adattamento del bagno, modifica delle porte.
Tutti i cittadini possono portare in detrazione il 36% delle spese finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche sostenute nel 1998 e nel 1999 effettivamente rimaste a carico (la differenza tra la spesa e l'importo del contributo ricevuto). Per potersi avvalere di tale facilitazione è necessario inviare una raccomandata, prima di effettuare l'intervento edilizio, una comunicazione di inizio lavori su apposito modello, in distribuzione presso la Direzione Regionale delle Entrate (C.so Vinzaglio 8 Torino), al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette - Strada Berilia, 20 - 10093 Collegno.
Questa possibilità è stata introdotta dalla legge finanziaria 1998 che prevede una detrazione del 36% delle spese sostenute nel 1998 e nel 1999 per la ristrutturazione di edifici indicando, in modo specifico tra gli interventi oggetto di detrazione, l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Per maggiori informazioni il Ministero delle Finanze ha attivato un numero verde destinato a tutti i cittadini su temi inerenti le imposte: Numero Verde Ministero delle Finanze 16475 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13.
Per avere informazioni sugli aspetti fiscali, oltre al numero verde è possibile recarsi personalmente presso l'Ufficio Relazione per il Pubblico della Direzione Regionale delle Entrate C.so Vinzaglio, 8 Torino, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (l'ingresso non è accessibile a persone non deambulanti).